Revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026
Sulla revoca -doverosa o discrezionale- dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee - Notifiche in proprio cartacee: l’autorizzazione del COA è costituzionalmente legittima - L. n. 53/1994
Ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994, la revoca dell’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio è doverosa nel caso in cui l’avvocato sia attinto da una sanzione disciplinare almeno pari alla sospensione, mentre è discrezionale allorché, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, il COA ritenga motivatamente inopportuno che l’avvocato mantenga una funzione surrogatoria di quella dell’ufficiale giudiziario
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la delibera con cui il COA gli aveva revocato l’autorizzazione alle notifiche in proprio perché attinto da diversi precedenti disciplinari, ma tutti di gravità inferiore alla sospensione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
È manifestamente infondata la qlc degli artt. 1, 3-bis e 7 della L. n. 53/1994, nella parte in cui disciplinano la concessione e la revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee, per asserita disparità di trattamento rispetto alle notifiche a mezzo PEC (per le quali non abbisogna autorizzazione consiliare né è prevista revoca), trattandosi di modalità di notificazione ontologicamente diverse e soggette a differenti regimi di controllo e responsabilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026
