Nullità del capo di incolpazione - Necessità di tempestiva proposizione dinanzi al CDD -Specificità del capo di incolpazione — Sufficienza della chiara indicazione dei fatti addebitati - Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione
L’eccezione di nullità del capo di incolpazione deve essere proposta tempestivamente dinanzi all’organo disciplinare di primo grado; ove sollevata per la prima volta soltanto nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense, essa è tardiva e va rigettata.
Specificità del capo di incolpazione — Sufficienza della chiara indicazione dei fatti addebitati - Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione
L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, ovvero quando la contestazione sia tale per cui l’incolpato non sia in grado di apprestare in modo efficace la propria difesa.
Al fine di garantire il diritto di difesa, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati.
Una lesione del diritto di difesa si configura esclusivamente allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione - Insussistenza di causa di nullità
Il fatto che un capo di incolpazione, già indicato nella citazione a giudizio, non sia riportato nella decisione del CDD, non può costituire motivo di nullità della stessa non essendo elemento essenziale della stessa, a condizione che l’incolpato abbia potuto difendersi in merito nel rispetto del contraddittorio.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 362 del 27 novembre 2025