Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
Le intercettazioni ambientali penali sono utilizzabili in sede disciplinare - L’assoluzione penale non sempre vincola il giudice della deontologia
Le intercettazioni ambientali (legalmente) disposte nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede disciplinare, quivi non operando il disposto dell’art. 270 cpp circa il divieto dell’utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, giacché detta norma è riferibile solo al procedimento deputato all’accertamento delle responsabilità penali dell’imputato e, in ogni caso, non riguarda procedimenti in vario modo connessi o collegati a quello a quo, come appunto quello disciplinare in cui i fatti posti a base della responsabilità deontologica sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. Ciò vale, ancor di più, allorché l’illecito sia particolarmente grave e preveda, in sede penale, l’arresto obbligatorio in flagranza.
L’art. 54 della l. n. 247 del 2012, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall’art. 1 della l. n. 97 del 2001, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti. Pertanto, in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato”.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
