Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025
Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare - Sulla responsabilità disciplinare dell’avvocato che riporti in giudizio fatti falsi come appresi dal cliente
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Va mandato assolto da responsabilità deontologica l’avvocato che riferisca in giudizio fatti e circostanze, riferitegli dal cliente e di cui non abbia diretta conoscenza (art. 50 co. 5 cdf), poi dimostratesi non rispondenti al vero ma ex ante plausibili, ove non sia specificamente dimostrata, anche per presunzioni, una negligenza ovvero una consapevolezza della falsità stessa da parte dell’incolpato, con relativo onere, anche motivazionale, a carico del CDD, stante il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025