Skip to main content

Assistere un coniuge o convivente contro l’altro - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 3 febbraio 2026

Divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro dopo averli assistiti entrambi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

L’art. 68 cdf vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 3 febbraio 2026

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -