Elenchi tenuti dai COA: il termine per la presentazione delle domande di iscrizione devono essere ragionevoli - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
Elenco degli amministratori di sostegno: sulle impugnazioni decide il CNF (non il TAR) - Elenco degli amministratori di sostegno: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento - Elenchi tenuti dai COA: il termine per la presentazione delle domande di iscrizione devono essere ragionevoli (anche per i fuori Foro) - Impugnabilità dinanzi al CNF del diniego di iscrizione in elenchi tenuti dai COA su base regolamentare
Elenco degli amministratori di sostegno: sulle impugnazioni decide il CNF (non il TAR)
Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco degli amministratori di sostegno.
Elenco degli amministratori di sostegno: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento
L’elenco degli amministratori di sostegno non è espressamente previsto dalle legge, né vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali -nel silenzio della legge- possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento.
Elenchi tenuti dai COA: il termine per la presentazione delle domande di iscrizione devono essere ragionevoli (anche per i fuori Foro)
È illegittimo il regolamento COA che, in difetto di una previsione normativa di copertura, stabilisca un termine perentorio per la presentazione delle relative domande che si traduca in una compressione irragionevole dell’interesse del singolo professionista all’iscrizione ovvero in un vantaggio anticoncorrenziale a beneficio di taluni professionisti soltanto (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati alla funzione di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore perché tardiva rispetto al termine fissato nel proprio regolamento. Il CNF, rilevato che la scadenza delle domande era fissata dopo due mesi dall’adozione del Regolamento e dopo appena un mese dalla comunicazione agli iscritti e, infine, che questa non era mai pervenuta al ricorrente in quanto fuori foro, in applicazione del principio di cui in massima ha accolto il ricorso, disapplicando in parte qua il regolamento del COA).
Impugnabilità dinanzi al CNF del diniego di iscrizione in elenchi tenuti dai COA su base regolamentare
L’elenco degli amministratori di sostegno/tutori/curatori, istituito con regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, pur non rientrando tra gli elenchi tipicamente enumerati dalla legge professionale, è riconducibile alla previsione dell’art. 15, comma 1, lett. n), L. 247/2012, che fa riferimento a “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento”. Ne consegue che gli atti relativi alla tenuta di tale elenco — ivi compreso il diniego di iscrizione — sono impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi di atti in materia di tenuta degli albi idonei a incidere direttamente nella sfera giuridica dell’interessato, anche solo in termini di perdita di chance. L’eventuale previsione regolamentare di un ricorso interno al COA non può precludere l’esercizio del diritto di agire davanti al CNF, alla luce della riserva di legge di cui all’art. 113, comma 3, Cost.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
Illegittimità del termine eccessivamente ridotto e carente di adeguata pubblicità per l’iscrizione in elenchi del COA
Configura eccesso di potere per violazione dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità la previsione regolamentare di un termine eccessivamente ristretto (nella specie, due mesi dall’adozione del regolamento e un mese dalla comunicazione agli iscritti) per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno, quando tale termine sia privo di adeguati strumenti di pubblicità idonei ad assicurare una piena informazione anche agli avvocati iscritti presso COA diversi da quello procedente. Le esigenze organizzative del Consiglio possono essere ugualmente soddisfatte mediante l’introduzione di un congruo regime transitorio o attraverso forme di pubblicità più incisive (ad esempio, l’inoltro del regolamento agli altri COA per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali), tenuto conto che la moderna tecnologia consente adempimenti iscrizionali telematici con oneri irrisori.
Potere del COA di fissare termini per l’iscrizione ad elenchi regolamentari: limiti di ragionevolezza e proporzionalità
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nell’esercizio del potere di auto-organizzazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), L. 247/2012, può prevedere termini per la presentazione delle domande di iscrizione ad elenchi non previsti dalla legge professionale ma istituiti con regolamento interno, purché tali termini siano giustificati da esigenze organizzative e non si traducano in una compressione irragionevole dell’interesse del singolo professionista all’iscrizione ovvero in un vantaggio anticoncorrenziale a beneficio di taluni professionisti soltanto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
