Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche nella procedura di mediazione
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata contro o a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita inapplicabilità dell’art. 68 cdf alla procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 marzo 2026