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Rapporti con ex cliente – procedimento di mediazione- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 marzo 2026

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche nella procedura di mediazione

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata contro o a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita inapplicabilità dell’art. 68 cdf alla procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 marzo 2026