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Rapporti con ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 marzo 2026

Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari - I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita sono conformi a Costituzione - È perpetuo il divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L’art. 68 cdf vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

Le norme deontologiche, pur essendo fonte subordinata, costituiscono legittima espressione dell’autonomia dell’ordinamento professionale e sono volte a tutelare interessi di rango primario, quali l’affidamento della collettività nella funzione dell’avvocato e la dignità della professione, valori che trovano anch’essi copertura costituzionale. Conseguentemente, le limitazioni alla libertà di scelta del difensore e al diritto al lavoro poste dall’art. 68 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) sono conformi a Costituzione perché pienamente giustificate e proporzionate rispetto all’esigenza di prevenire, anche solo in astratto, situazioni che possano minare la fiducia nel corretto esercizio della professione legale, specialmente in un ambito delicato come quello del diritto di famiglia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sostenere la necessità di un’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 68 cdf).

L’art. 68 co. 4 cdf vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 marzo 2026