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Le conseguenze derivanti da una sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

La cancellazione di diritto dall’elenco patrocinio a spese dello Stato è un atto vincolato a motivazione minima

L’avvocato attinto da sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato di diritto dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 81 del D.P.R. n. 115/2002) con provvedimento vincolato del COA, la cui motivazione può pertanto consistere nel mero richiamo al presupposto normativo.

NOTA

Al COA spetta eseguire le sanzioni disciplinari (art. 62 co. 3 L. n. 247/2012 e art. 35 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014) nonché gli ulteriori eventuali effetti delle sanzioni stesse, purché definitive e non solo meramente esecutive (CNF parere n. 8/2024), ovvero la cancellazione amministrativa da elenchi la cui iscrizione e permanenza presuppongono l’assenza di condanne superiori ad una certa gravità, come ad esempio in tema di:

difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (recte, avvertimento), si sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989;

notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura, ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994;

patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, ai sensi dell’art. 81 DPR n. 115/2002;

media conciliazione (D.Lgs. n. 28/2010), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett g DM n. 150/2023 (già art. 4 co. 4 lett. c DM n. 180/2010);

gestori della crisi di impresa, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 356 co. 3 lett. d D.Lgs. n. 14/2019.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026