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Comportamento secondo correttezza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7159 del 25/03/2026 (Rv. 677891 - 01)

Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie.

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva configurato la responsabilità, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, di una banca la quale - contravvenendo alla prassi contrattuale, invalsa tra le parti, di consentire l'operatività del conto corrente indipendentemente dal rispetto dei limiti dell'affidamento - non aveva dato corso ai bonifici a favore di terzi, in ragione di un modesto sconfinamento del fido).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7159 del 25/03/2026 (Rv. 677891 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223