Estinzione del debito tributario - Adempimento da parte di un coobbligato - Interesse ad agire - Insussistenza - Coobbligato dissenziente - Regresso - Necessità.
Il pagamento del debito tributario da parte di uno dei coobbligati in solido, estinguendo l'obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altri, fa venir meno l'oggetto del contendere e determina la carenza di interesse ad agire in capo al coobbligato "dissenziente", che lo abbia impugnato sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale e chiedendo l'annullamento del tributo, il quale non può più far valere tali ragioni nel giudizio, ma solo in sede di regresso o di rivalsa nei confronti del coobbligato adempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7273 del 26/03/2026 (Rv. 677648 - 02)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292