Transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido - Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia al diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento.
In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Ordinanza n. 192 del 03/01/2026 (Rv. 676785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304