Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l’assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 33950 del 24/12/2025 (Rv. 677199 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1901, Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1241