Skip to main content

Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31169 del 28/11/2025 (Rv. 676886-01)

Corresponsione dell’IVA su una somma non dovuta - Indebito oggettivo - Diritto alla ripetizione da parte del cessionario del bene o servizio - Sussistenza - Detrazione operata nella dichiarazione IVA - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31169 del 28/11/2025 (Rv. 676886-01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2033