Cessione di crediti inblocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Identità del rapporto sostanziale ceduto - Conseguenze - Modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali - Esclusione.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dai quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025 (Rv. 677071-01)