Credito restitutorio nascente da contratto nullo - cedibilità - fondamento - contestazione in ordine all’invalidità del contratto - irrilevanza - fattispecie.
Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29691 del 10/11/2025 (Rv. 676816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_ 2033, Cod_Civ_art_1260
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