Cessione di credito eventuale e futuro - Venuta ad esistenza - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25324 del 16/09/2025 (Rv. 676286-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1265, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1472