Contratto di factoring - Disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Fondamento.
La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25300 del 16/09/2025 (Rv. 676338-01)