Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025 (Rv. 676583-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548 , Cod_Proc_Civ_art_553