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Comandante della nave o armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare - Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 2158 del 02/02/2026 (Rv. 676948 - 01)

Sanzioni amministrative (principale e accessoria) previste dall’art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (vigente ratione temporis) - Unità dell’illecito amministrativo - Conseguenze - Competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2011 - Fattispecie.

Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2-sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza-ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 2158 del 02/02/2026 (Rv. 676948 - 01)