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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez.3 - , Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026 (Rv. 677548 - 01)

Violazione del diritto all’immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Applicabilità - Perseguimento di finalità commerciale - Necessità - Esclusione - Utilità ricavata - Sufficienza - Fondamento.

In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).

Corte di Cassazione, Sez.3 - , Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026 (Rv. 677548 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 10