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Obbligazioni del conduttore - perdita e deterioramento della cosa locata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-02)

Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze.

La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile -e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-02)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2051, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 1218