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Obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025 (Rv. 676273-02)

Danni per ritardata consegna - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Esclusione dalla base imponibile ai fini IVA - Sussistenza.

L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24472 del 03/09/2025 (Rv. 676273-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591