Skip to main content

Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33389 del 21/12/2025 (Rv. 676394 - 01)

Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell’art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33389 del 21/12/2025 (Rv. 676394 - 01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 144, Cod. Civ. art. 337 sexies