Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34143 del 26/12/2025 (Rv. 677073 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 708