Operazioni bancarie in conto corrente - Corte di Cassazione, Sez.1 - , Ordinanza n. 861 del 15/01/2026 (Rv. 677425 - 01)
Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - Modalità di determinazione - Tasso effettivo globale (TEG) e commissione di massimo scoperto (CMS) applicati in concreto - Decreti ministeriali di rilevazione del “tasso soglia” - “CMS soglia” - Comparazione separata - Necessità - “Margine” di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.
In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Ordinanza n. 861 del 15/01/2026 (Rv. 677425 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815