Istituti o enti di credito - altre aziende di credito - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025 (Rv. 677071-02)
Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.
In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025 (Rv. 677071-02)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2560
