Skip to main content

"Post mortem" - senza rappresentanza diritto al risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33449 del 22/12/2025 (Rv. 677248 - 01)

Esercizio da parte del mandante - esclusione - ragioni.

Nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa).

 

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33449 del 22/12/2025 (Rv. 677248 - 01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1218