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Obbligazioni del mandatario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33822 del 23/12/2025 (Rv. 677178 - 01)

Mandato tacito - obbligo di rendiconto dispensa dall'obbligo di rendiconto - conseguenze - esonero di responsabilità - esclusione - inversione dell’onere della prova - sussistenza.

 

In tema di obblighi del mandatario, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità del mandatario, il quale resta tenuto a rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato, ma determina - salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, in cui la dispensa diviene inefficace - esclusivamente un'inversione dell'onere della prova in virtù della quale, una volta che il mandatario abbia adempiuto all'obbligo di fornire le informazioni e i documenti essenziali relativi all'attività svolta, non spetterà a lui provare la regolarità della gestione, bensì al mandante dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.

 

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33822 del 23/12/2025 (Rv. 677178 - 01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713