Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento.
Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25287 del 16/09/2025 (Rv. 676416-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_2230
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito web.