Obbligazioni del mandatario - mandato tacito - responsabilita' per le obbligazioni dei terzi
Art. 1715 c.c. - Regola dispositiva di esonero del mandatario - Fondamento - "Patto contrario" - Causa - Individuazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19455 del 15/07/2025 (Rv. 675349 - 01)
In tema di mandato senza rappresentanza, a norma dell'art. 1715 c.c. il mandatario è di regola esonerato dalla responsabilità per inadempimento delle persone con le quali ha contrattato, in quanto i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, pur riguardando inizialmente la sfera giuridica del mandatario, sono poi trasferiti in quella del mandante, che può agire direttamente per l'adempimento nei confronti dei terzi; invece, la contraria clausola pattizia - con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, liberamente attribuiscono al mandatario la responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo - ripristina il principio generale secondo cui il debitore che si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ed ha funzione di tutela dell'interesse del mandante al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, fermi i limiti derivanti dal generale meccanismo ex art. 1705, comma 1, c.c.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1715, Cod. Civ. art. 1705 com. 2, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1228
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604829 - 01