Obbligazioni del mandatario - mandato tacito - responsabilita' per le obbligazioni dei terzi
Art. 1715 c.c. - Regola dispositiva di esonero del mandatario - Patto contrario - Art. 1938 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19455 del 15/07/2025 (Rv. 675349 - 02)
In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1715, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1938
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604829 - 01