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Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025 (Rv. 676312-01)

Amministratore di sostegno - Rappresentanza processuale del beneficiario - Autorizzazione del giudice tutelare - Limiti e condizioni.

In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30177 del 15/11/2025 (Rv. 676312-01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 411, Cod. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 75