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Obbligazioni del venditore - mancanza di qualita' della cosa - qualita' promesse - Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 1991 del 29/01/2026 (Rv. 676811 - 01)

Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Natura delle qualità - Qualità contrattate in modo esplicito e implicito - Qualità variabili secondo esigenze o gusti dell'acquirente - Qualità essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza - Fattispecie.

In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).

Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 1991 del 29/01/2026 (Rv. 676811 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2932