Garante per la protezione dei dati personali - Potere sanzionatorio - Termine di 120 gg. ex art. 166, comma 5, d.lgs. 196/2003 e Reg. 2/2019 - Decorrenza - Natura perentoria - Conseguenze - Diverso esito del procedimento - Irrilevanza.
Il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali deve essere esercitato a pena di decadenza nel termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 e al punto 2 dell'allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019; detto termine, che ha natura perentoria, decorre dal definitivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione - restando irrilevante il diverso possibile esito del procedimento - in quanto rivolto ad assicurare esigenze costituzionali di certezza giuridica della posizione del trasgressore e di effettività del suo diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 984 del 17/01/2026 (Rv. 676906 - 01)
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