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Riservatezza - Protezione dati personali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34217 del 26/12/2025 (Rv. 677282 - 01)

Deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. - Presunzione assoluta di fondatezza della richiesta - Esclusione - Diritto all'oblio - Diritti all'informazione, di cronaca e connessi - Bilanciamento - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34217 del 26/12/2025 (Rv. 677282 - 01)

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