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Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33238 del 19/12/2025 (Rv. 676392 - 01)

Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Scissione societaria - Azione revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Rapporto con l’opposizione dei creditori ex art. 2503, comma 2, c.c. - Contenuto.


Nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33238 del 19/12/2025 (Rv. 676392 - 01)

IFERIMENTI_NORMATIVI: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67, Cod. Civ. art. 2503 -