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Amministrazione pubblica - pubblica sicurezza

Obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Inadempimento - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Prova del dolo o della colpa del personale intervenuto - Necessità - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24053 del 28/08/2025 (Rv. 676149 - 01) Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.