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Professionisti - attività medico-chirurgica - giurisdizione civile

Condanna solidale della struttura sanitaria e del medico - Azione di regresso della prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025 (Rv. 676193 - 01) In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.