Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - certificato di assicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5821 del 15/03/2026 (Rv. 678132 - 01)
Assicurazione della r.c.a. - Azione diretta del danneggiato - Presupposti - Avvenuto rilascio del contrassegno da parte dell'assicuratore - Sufficienza - Limiti - Contraffazione - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Condizioni.
Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5821 del 15/03/2026 (Rv. 678132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901