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Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - iva - Corte di Cassazione, Sez.5 - , Sentenza n. 1425 del 22/01/2026 (Rv. 677722 - 01)

Broker - Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa - Operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione - Criteri.

In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

Corte di Cassazione, Sez.5 - , Sentenza n. 1425 del 22/01/2026 (Rv. 677722 - 01)