Giudizio promosso dall’assicuratore in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile - Assicurato danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31164 del 28/11/2025 (Rv. 677060-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1916, Cod. Proc. Civ. art. 102
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