Assicurazione della responsabilità civile - Patto di gestione della lite - Transazione con il danneggiato subordinata al consenso dell'assicurato - Diniego di quest'ultimo - Sindacabilità secondo il canone di buona fede.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 28/11/2025 (Rv. 676896-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1711
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito web.