Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato - Revoca della prestazione inizialmente riconosciuta - Azione del danneggiato ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30699 del 21/11/2025 (Rv. 676912-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1916 com. 1, Cod. Civ. art. 2041
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