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Assicurazione della responsabilita' civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29456 del 07/11/2025 (Rv. 676792-01)

Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” -fondamento - Mancata previsione contrattuale di uno specifico onere di discovery - Irrilevanza -Ragioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29456 del 07/11/2025 (Rv. 676792-01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917