Obbligo dell'assicurazione - veicoli circolazione con targa prova - art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 121 del 2011 - applicazione retroattiva - esclusione - ragioni.
In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2021, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a "ragioni di vendita", non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28715 del 30/10/2025 (Rv. 676720 - 01)