Cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi
Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25387 del 16/09/2025 (Rv. 676339 - 01) La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25387 del 16/09/2025 (Rv. 676339 - 01) La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 485, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 34621 del 2023 Rv. 669575 - 01