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Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.

Atto di riassunzione - Contenuto - Formulazione di nuove conclusioni e modifica della domanda - Possibilità - Limiti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25481 del 17/09/2025 (Rv. 676351 - 03) In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).
  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 6644 del 2025 Rv. 674207 - 01, N. 4743 del 2025 Rv. 674708 - 01