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Cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi

Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Assoluzione all’esito di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21594 del 27/07/2025 (Rv. 675579 - 01) La sentenza penale di assoluzione, con le formule "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., non produce effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che si tratta di decisione pronunziata in assenza di dibattimento, essendo il processo definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti.
  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 , Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 bis
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691 - 01 Rv. 673691 - 01, N. 9148 del 2025 Rv. 674493 - 01 Rv. 674493 - 01