Cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi
Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Assoluzione all’esito di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21594 del 27/07/2025 (Rv. 675579 - 01) La sentenza penale di assoluzione, con le formule "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., non produce effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che si tratta di decisione pronunziata in assenza di dibattimento, essendo il processo definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21594 del 27/07/2025 (Rv. 675579 - 01) La sentenza penale di assoluzione, con le formule "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p., non produce effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che si tratta di decisione pronunziata in assenza di dibattimento, essendo il processo definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 , Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 bis
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691 - 01 Rv. 673691 - 01, N. 9148 del 2025 Rv. 674493 - 01 Rv. 674493 - 01