Azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta
Proposizione in via incidentale - Necessità - Proponibilità in via principale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025 (Rv. 675808 - 02)
L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda in discorso, proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria).
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Civ. art. 2702
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2021 Rv. 662037 - 01